Gara pubblica - chiarimento ANAC: indicazione dei costi sicurezza pena esclusione

Fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, istruzioni per l'adempimento dell'obbligo da parte degli operatori economici di indicare espressamente nell’offerta relativa ad una gara pubblica, indetta per l'effettuazione di lavori, servizi e forniture, gli oneri di sicurezza aziendali ex art. 87 c. 4 del Codice dei contratti pubblici.
 

Sulla questione è recentemente intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 la quale ha precisato, dunque, che ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione, nelle offerte per lavori, dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta» per difetto di un suo elemento essenziale e comporta, perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9 del 2014).

Si rimanda alla sentenza:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6168

Regione Lombardia - linee guida sicurezza lavori manutenzione del verde

Elaborato dalla Regione Lombardia un documento sulla sicurezza nei lavori di manutenzione del verde.
La Regione Lombardia in un documento sulla "Manutenzione del verde" ha fornito delle utili informazioni per lavorare in sicurezza nel settore. In esso vengono date indicazioni generali per l'uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro, messe in evidenza le principali fonti di rischio in tale tipo di attività e suggerite le misure di sicurezza necessarie.

qui di seguito il link del documento completo:

http://www.asl.milano.it/user/download.aspx?FILE=OBJ10746.PDF&TIPO=FLE&NOME=QUADERNO_TECNICO_MANUTENZIONE_VERDE

Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali

La Circolare n.34 del 23 dicembre 2014 ha predisposto una linea guida, ai fini di una coerente ed omogenea applicazione degli obblighi dettati dall’Accordo 22 febbraio 2012, per le attrezzature dell’Allegato VIII dello stesso Accordo. 

Tali Istruzioni, la cui applicazione assume carattere volontario, non si sostituiscono a quanto indicato nell’Allegato VIII dell’Accordo sopra citato, rappresentando unicamente un utile atto di indirizzo per i soggetti formatori.

 

al seguente link potrai scaricare il documento completo:

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/20141223_n.34.pdf

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro l’edizione dicembre 2014 del Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro l’edizione dicembre 2014 del Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro

 

Novità introdotte in questa versione:

 

  • Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014;
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11. (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014);
  • Inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).
  • Inserito il decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”;
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
  • Inseriti gli interpelli dal n. 10 al n. 15 del 11/07/2014, dal n. 16 al n. 23 del 06/10/2014 e dal n. 24 al n. 25 del 04/11/2014;

Puoi scaricare il pdf a questo link http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Dicembre%202014.pdf

Le visite mediche per sorveglianza sanitaria devono essere svolte obbligatoriamente in orario di lavoro?

L’unione sindacale di base dei Vigili del Fuoco, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41 del D.Lgs 81/08.

Più precisamente ha chiesto di sapere se” nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’idoneità psicofisica all’impiego”, debba essere “svolta in orario di lavoro  se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio” ed in qual caso “se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell’orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario”

Risponde al quesito la Commissione per gli Interpelli con il n.18/2014, precisando quanto segue:

partendo dal presupposto che le visite mediche non possono per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato e che di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all’effettuazione della visita medica e che l’art. 41 non indica espressamente se questa debba o meno svolgersi durante l’orario di lavoro ma, essendo una attività “funzionale all’attività lavorativa” il datore di lavoro “dovrà comunque giustificare le motivazione produttive che determinano la collocazione temporale della stessa al di fuori del normale orario di lavoro.”

Altresì la Commissione precisa che “nel contempo non si può ignorare quanto previsto dall’15, comma2, che espressamente prevede che <Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori>” e che pertanto “la Commissione ritiene che, i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orario di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti”.