Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312: obbligo di conservare in azienda gli attestati dell’avvenuta formazione dei lavoratori

 

Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Corte di Cassazione ha affermato che i datori di lavoro ai sensi dell'art. 37 D.Lgs.81/08 devono "ottemperare all'obbligo di formazione dei dipendenti e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione"

 

A motivare la sentenza, che chiarisce quanto sopra già previsto dal TU, sono due aspetti:

 

1)    i datori di lavoro sono tenuti, a sensi del ex artt. 37 e 55, co. 5, d.Lvo 81/08, ad ottemperare all'obbligo di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione,

2)    altresì al punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 - l'allegato A), richiama implicitamente il d.M. 16/1/1997 e i contratti collettivi di lavoro quanto alla formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità di esecuzione, prevendendo laddove dispone che '"in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

 

Da tutto ciò ne deriva che:

il datore di lavoro deve provare di avere ottemperato all'obbligo in questione, in quanto tenuto a compilare un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima.